Sentenza del 06/04/2021 n. 1787/2 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Compensazione delle spese di lite

La compensazione delle spese di lite, in assenza di reciproca soccombenza, non può essere giustificata dalla generica formula “la complessità della causa” (Cass. ord. n. 14969/2017). Lo dicono i Giudici della Commissione Tributaria della Regione Lazio, i quali hanno accolto la tesi del contribuente, ribaltando sul punto la sentenza di primo grado. Nel caso di specie, che aveva visto l’integrale accoglimento del ricorso di primo grado, la sentenza impugnata non aveva esplicitato i giusti motivi per la compensazione e si era apoditticamente limitata a fare riferimento alla contumacia della parte soccombente. I Giudici dell’appello hanno ritenuto che nel caso di specie non ricorressero le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., da intendersi, sulla scorta dell’insegnamento della Cassazione (ordinanze n. 4871 e n. 12867 del 2017), come circostanze specifiche o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza.

Testo integrale della sentenza