Sentenza del 11/02/2021 n. 498/5 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Commercio elettronico e imponibilità delle cessioni ai fini IVA

In assenza di adeguata prova contraria del contribuente, è legittimo l’avviso di accertamento induttivo per omessa contabilizzazione di maggiori ricavi e operazioni imponibili, col quale l’Ufficio, sulla base di presunzioni super semplici, accerta le relative imposte a seguito del commercio elettronico di beni ceduti e non dichiarati. E’ quanto affermato dalla CTR pugliese, che ha respinto l’appello della società contribuente. Nel caso di specie, non è stato possibile verificare con certezza se i soggetti ai quali la società appellante aveva venduto su una piattaforma elettronica la merce, fossero privati o soggetti iva. Pertanto i giudici baresi hanno ritenuto tutte le cessioni intercorse presuntivamente imponibili ai fini iva, in quanto la società appellante non ha fornito prova contraria.

Testo integrale della sentenza