Sentenza del 15/10/2018 n. 1827/8 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Carattere innovativo dell’art. 20 del D.P.R 131/86 in materia di imposta di registro

La riscrittura dell’art. 20 del D.P.R. 131/86 ad opera della Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 87, L. 205/17) opera solo per il futuro a causa del suo carattere del tutto innovativo e non già meramente interpretativo. In tema di imposta di registro, infatti, la nuova norma consente la riqualificazione dell’atto sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e degli atti ad esso collegati come al contrario avveniva con la previgente norma. Nel caso di specie i giudici toscani, in applicazione della versione ante riforma dell’art. 20 del D.P.R. 131/86, hanno accolto l’appello dell’Ufficio optando per la riqualificazione dell’atto di permuta, di cui si discuteva, in atto di cessione d’azienda.

Testo integrale della sentenza