Sentenza del 08/01/2019 n. 67/1 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Caparra confirmatoria soggetta all’imposta di registro anche se imputata al prezzo finale

Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, la dazione pecuniaria qualificata dalle parti come “caparra confirmatoria” si ritiene avvenuta a tale titolo a meno che circostanze di segno opposto evidenzino la non aderenza della qualifica formale rispetto alla situazione oggettiva. La CTR campana, riassumendo il giudizio rinviato dai giudici di legittimità, alla luce dell’orientamento delineato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 12423 del 21/05/2018, ha confermato la sentenza di primo grado e aderito alla tesi dell’Agenzia delle Entrate. I giudici napoletani, una volta chiarita la diversa natura e funzione della caparra confirmatoria e dell’acconto, hanno statuito che, nel caso di specie, viste le volontà dei contraenti, è indubbio che si tratti di caparra confirmatoria prevista per garantirsi l’esecuzione del contratto preliminare ovvero la stipula del contratto definitivo e, pertanto, legittima l’applicazione alla stessa dell’imposta di registro in misura proporzionale.

Testo integrale della sentenza