Sentenza del 02/03/2018 n. 43 - Corte Costituzionale

Bis in idem in presenza di legame temporale e materiale tra i procedimenti.

Alla luce della recente giurisprudenza europea il ne bis in idem viene subordinato a un apprezzamento della discrezionalità giudiziaria in ordine al nesso che lega i procedimenti, poiché è permesso, in presenza di una “close connection”, di proseguire nel nuovo giudizio ad onta della definizione dell’altro. La Consulta si è così espressa riguardo al doppio binario sanzionatorio penale-amministrativo previsto per le violazioni di carattere tributario. Nel caso in esame il tribunale ordinario aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, “nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell’imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell’ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU”. I giudici costituzionali citano al riguardo la recente la sentenza 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia in base alla quale il ne bis in idem non opera quando i procedimenti sono avvinti da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto. Di conseguenza, in seguito alla sopravvenuta pronuncia della Corte di Strasburgo, nel restituire gli atti al tribunale remittente, la Corte Costituzionale spiega come si sia passati dal divieto imposto agli Stati aderenti di configurare per lo stesso fatto illecito due procedimenti che si concludono indipendentemente l’uno dall’altro, alla facoltà di coordinare tali procedimenti al fine di renderli preordinati a un’unica, prevedibile e non sproporzionata risposta punitiva.

Testo integrale della sentenza