Sentenza del 08/04/2021 n. 314/3 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Attività di meretricio: imposte dirette e indirette

La percezione di somme di lieve entità, riconducibili ad attività di meretricio, configura l'esercizio di una attività con prestazioni occasionali e, dunque, non soggetta a IVA. A questa conclusione è pervenuta la CTR ligure, accogliendo parzialmente le doglianze della contribuente soccombente in primo grado. Spiegano i giudici che, alla luce della giurisprudenza di Cassazione sul tema (22413/2016 e 10578/2011), il requisito della abitualità è rilevante ai fini dell'assoggettamento dei proventi dell'attività di prostituzione anche alle imposte indirette  a norma dell'art. 5 D.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633. Nel caso di specie, quanto invece alle imposte dirette, i giudici di appello hanno confermato, in linea con la sentenza appellata, che l’esercizio dell'attività di prostituzione, occasionale o abituale che sia, genera comunque un reddito imponibile ai fini Irpef, trattandosi in ogni caso di proventi rientranti nella categoria residuale dei redditi diversi prevista dall'art. 6 comma 1 del D.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917.

Testo integrale della sentenza