Sentenza del 17/02/2023 n. 5174/5 - Corte di cassazione

Atti autonomamente impugnabili ex art. 19 D. Lgs 546/92

In tema di contenzioso tributario l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 del D. Lgs 546/1992, con il quale l’Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, è una facoltà e non un onere. In particolare il rigetto della domanda di Collaborazione volontaria è da ritenersi equiparabile al rigetto di una domanda di definizione agevolata di rapporti tributari espressamente contemplata del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Inoltre, in  caso di mancata impugnativa della predetta istanza, non è preclusa la possibilità di impugnare l’atto successivo, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento dell’amministrazione, anche in considerazione dell'ampliamento della giurisdizione tributaria operato con la Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (cfr. Cass. n. 12150/2019, n. 1230/2020 e n. 15318/2021).  E’ questo il principio esplicitato dalla Suprema Corte che, nel caso di specie, ha annullato la sentenza d’appello che aveva qualificato come atto non autonomamente impugnabile la comunicazione di diniego all’istanza di voluntary disclosure, limitandosi ad affermare che non esisteva alcun rapporto  tributario l’inesistenza al momento della comunicazione di “alcun rapporto tributario”.

Testo integrale della sentenza