Sentenza del 15/09/2016 n. 7966/44 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Assoggettabilità dei Centri di Trasmissione Dati (CTD) all’imposta unica sulle scommesse

I CTD, che gestiscono le scommesse ed inviano i dati al bookmaker, costituiscono soggetto passivo d'imposta(art. 3 d.lgs. 504/98). Lo dicono i giudici della CTR di Napoli pronunciandosi su un ricorso in appello di un CTD che  aveva sottolineato come la propria attività si limitasse alla mera ausiliarità rispetto alla gestione delle scommesse in favore del bookmaker estero. Nella sentenza della CTR campana si legge infatti che sono assoggettati al pagamento dell'imposta unica coloro i quali gestiscono con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o per conto di terzo, anche ubicato all'estero, concorsi pronostici e scommesse di qualunque genere e che, tra questi sono inequivocabilmente inseriti anche i suddetti centri.

Testo integrale della sentenza