Sentenza del 20/09/2021 n. 1066/1 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Associazioni non riconosciute e obbligazioni tributarie

In tema di associazioni non riconosciute, per le obbligazioni tributarie sorte “ex lege” è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo d’imposta considerato. Alla luce di tale principio, esposto dalla Suprema Corte nella sentenza 1602/2019, la CTR di Ancona ha accolto il ricorso di appello presentato dall’Agenzia delle Entrate. Spiegano i giudici che sussiste un principio di presunzione in base al quale i soggetti che svolgono compiti di gestione e di amministrazione, nell’ambito dell’associazione non riconosciuta, concorrano nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto della stessa. Nel caso di specie, peraltro,  il contribuente non ha rappresentato idonee motivazioni in grado di escludere che, quale presidente e legale rappresentante dell’associazione, non avesse, in concreto, gestito gli aspetti inerenti alle obbligazioni tributarie dell’associazione.

Testo integrale della sentenza