Sentenza del 31/07/2020 n. 854/5 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Aree da destinare a insediamenti produttivi e regime impositivo

In tema di trasferimento della proprietà delle aree da destinare a insediamenti produttivi, l'agevolazione prevista all'art. 32 comma 2 del  D.P.R. 601/73 si applica anche alle società di capitali a totale partecipazione pubblica. Tale agevolazione prevede il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dei tributi ipotecari e catastali indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà di dette aree da parte degli enti locali. In ragione di tale principio, la CTR dell’Emilia Romagna ha accolto l’appello delle contribuenti, riformando la sentenza di primo grado. Nel caso di specie, infatti, i giudici hanno ritenuto sussistenti i requisiti richiesti per l’applicazione del regime impositivo di favore, evidenziando in particolare che la società a totale partecipazione pubblica era stata costituita dal Comune specificatamente per la realizzazione di un’opera di interesse pubblico anche attraverso l’acquisizione di beni immobili.

Testo integrale della sentenza