Sentenza del 26/10/2022 n. 2760/26 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia

Appello di sentenza passata in giudicato

E’ dalla data della pubblicazione della sentenza, attraverso il deposito, che inizia a decorrere il termine per proporre appello ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 546/92, senza che, a tal fine, rilevino eventuali comunicazioni della segreteria della corte alle parti. L’impugnabilità della sentenza è, dunque, esclusa se sono trascorsi sei mesi dalla sua pubblicazione, salvo quanto previsto per la parte contumace che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo (art. 327 c.p.c.). Tale principio, ribadito da una costante giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sez. V, 20/07/2001, n. 9897; Cassazione, sez. V, sentenza n. 6466 del 6/5/2002 e ss.), è stato seguito anche dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia. La predetta Corte, nel caso di specie, ha dichiarato inammissibile l’appello tardivo dell’Agenzia delle Entrate di Foggia, che non poteva invocare l’unica eccezione possibile in quanto si era regolarmente costituita in giudizio in primo grado.

Testo integrale della sentenza