Ordinanza del 10/02/2015 n. 169/6 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Anche la sospensione ex art 373 c.p.c. può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia.

I giudici della CTR Lombardia con l'ordinanza n. 169/2015 si sono pronunciati in merito ad una istanza di sospensione ex art. 373 c.p.c., avanzata dalla contribuente e ritenuta inammissibile dall'Ufficio finanziario. A parere di quest'ultimo, infatti, la contribuente, nel chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di liquidazione derivato dalla sentenza della CTR, sarebbe incorsa in una violazione del principio del ne bis in idem. Secondo i giudici milanesi, invece, la richiesta di sospensione dell'atto, emesso a seguito di sentenza della CTR, non pregiudica la possibilità per il contribuente di chiedere anche la sospensione dell'esecutività della stessa sentenza laddove ne sussistano i presupposti.
I giudici, inoltre, affermano che anche la sospensione della sentenza possa essere concessa in seguito a prestazione di garanzia da parte di chi ne beneficia, trovando, sul punto, applicazione analogica la disposizione di carattere generale prevista per il giudizio di merito tributario dall'art. 47 del D.Lgs 546/1992.

Testo integrale dell'ordinanza