Sentenza del 13/04/2021 n. 215/2 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Agevolazioni per le attività di agriturismo

L’illegittimità del piano regolatore generale, che prevede la costruzione di immobili ad uso agriturismo, si ripercuote sulla concessione edilizia che autorizza la costruzione di immobili a tale uso destinati e, di conseguenza, sulla sussistenza dei requisiti per godere delle agevolazioni destinate a tali attività. Lo dicono i giudici della Commissione Tributaria della Regione Piemonte, i quali hanno accolto le istanze dell'amministrazione finanziaria, ribaltando il giudizio di primo grado. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla controparte l'esistenza dei requisiti per ottenere le agevolazioni spettanti a chi esercita l’attività di agriturismo perché, tra le altre cose, era stato adibito ad agriturismo un immobile costruito ex novo in forza di concessione derivante da un PRG non conforme a legge. La CTR piemontese ha, innanzitutto, sottolineato che il PRG è illegittimo in quanto in contrasto con la legge regionale e con quella statale che, invece, postulano che l’agriturismo possa utilizzare solo costruzioni preesistenti sul fondo agricolo (art. 5, comma 4, L. R. n. 38/95 e art. 3 L. n. 96/06). I giudici di appello hanno, pertanto, disapplicato l'atto generale presupposto - il PRG - e, di conseguenza, dichiarato l'illegittimità di quello conseguente - la concessione - da cui derivavano le agevolazioni tributarie oggetto dell'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Testo integrale della sentenza