Sentenza del 01/04/2021 n. 3012/3 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Accertamento basato su indagini bancarie

In materia di indagini bancarie, la mancanza di autorizzazione (art. 32, comma 1, n. 7 del D.p.r. n. 600/1973 e art. 51, comma 2, n. 7 del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633), necessaria a acquisire dagli istituti di credito copia delle movimentazioni dei conti correnti e di qualsiasi rapporto intrattenuto presso banche o operatori finanziari, non implica l’inutilizzabilità dei dati acquisiti. Alla luce di tale principio, recentemente enunciato dalla Suprema Corte, infatti, salvo previsioni specifiche e salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente, i dati acquisiti sono sempre utilizzabili dall’ente accertatore e, per il loro ottenimento, non è richiesta alcuna motivazione (Ord. Cass. 3242/2021). Pertanto, nel caso in esame, la CTR, considerando utilizzabili le indagini bancarie svolte dall’Ufficio ai fini della ricostruzione del reddito, ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito alcuna prova idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non fossero riferibili a operazioni imponibili.

Testo integrale della sentenza