Sentenza del 07/03/2022 n. 51/1 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia-Giulia

Accertamenti bancari e ricavi in nero

La presunzione legale ex art. 32, comma 1, n. 2, del D.p.r. 600/1973, può essere superata se il contribuente prova che le movimentazioni dei conti bancari non si riferiscono ad operazioni imponibili e, pertanto, non sussistono le condizioni che le rendono fiscalmente rilevanti. In tal senso, secondo le indicazioni della Suprema Corte di Cassazione «in tema di accertamenti bancari, ove il contribuente fornisca la prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti, il giudice è tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi» (Cass. sez. 5, ordinanza del 28 novembre 2018, n. 30786). Nel caso di specie, la CTR rigetta l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo plausibile le ragioni giustificatrici della movimentazione finanziaria oggetto di accertamento, in relazione al rapporto di coniugio, all’unicità dell’operazione e alla mancanza di qualsiasi altro dato caratteristico che indurrebbe a ritenere l’operazione volta a generare ricavi in nero.

Testo integrale della sentenza