Sentenza del 20/09/2016 n. 296/1 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia-Giulia

Abuso del diritto di stabilimento

Il giudice d'appello friulano ha respinto l'appello proposto da una società avente sede legale in Lussemburgo, dichiarando l'abuso del diritto di stabilimento finalizzato ad utilizzare il più favorevole regime fiscale lussemburghese. A sostegno della propria tesi i giudici citano quanto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 2869/2013  secondo la quale: "Ai fini della configurazione di un abuso del diritto di stabilimento, nell'ipotesi di esterovestizione ossia di fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero, non è necessario accertare la sussistenza di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma occorre verificare se il trasferimento in realtà vi è stato o no, cioè se l'operazione sia meramente artificiosa consistendo nella creazione di una forma giuridica che non produce una corrispondente e genuina realtà economica". Nel caso di specie i giudici avevano infatti accertato che il capitale sociale era minimo ed esclusivamente italiane le risorse finanziarie impiegate e che due professionisti italiani si erano effettivamente comportati come "amministratori di fatto" e finanziatori della società.

Testo integrale della sentenza