Sentenza del 19/05/2015 n. 2184/13 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Nullità assoluta dell'atto firmato da "Dirigente illegittimo"

La Ctr Lombardia, con la sentenza n. 2184/2015 del 19 maggio 2015, si è pronunciata in merito alla legittimità degli atti firmati dai c.d. "Dirigenti illegittimi" dell'Agenzia delle Entrate.

Secondo i giudici meneghini la pronuncia della Corte Costituzionale n. 37/2015 produce la nullità degli atti firmati dai soggetti cui l'incarico dirigenziale era stato conferito senza indire un regolare concorso sulla base delle motivazioni di seguito riassunte.

Gli atti dell'Agenzia delle Entrate devono essere sottoscritti dal soggetto che legittimamente la rappresenta e le cui attribuzioni dirigenziali possono essere derogate solamente ed espressamente in forza di legge (art. 4, c.3, del d.lgs. 165/2001). Il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, infatti, stabilisce che l'Agenzia si conformi ai principi della l. 241/1990 e che gli avvisi di accertamento siano sottoscritti direttamente dal direttore provinciale - nell'esercizio delle proprie prerogative dirigenziali - o, per sua delega, da altri dirigenti in sottordine o da semplici funzionari, a seconda della rilevanza e complessità degli atti. La stessa legge, all'art. 21 septies, inserisce, tra i casi di invalidità dei provvedimenti amministrativi, il caso dell'atto viziato da difetto assoluto di attribuzione. Da ciò discende che gli avvisi di accertamento firmati da un dirigente illegittimamente nominato sono nulli.

Testo integrale della sentenza