Sentenza del 27/10/2020 n. 784/4 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

“Esterovestizione” e residenza fiscale

In tema di esterovestizione la residenza fiscale di una società può essere individuata nel luogo in cui vengono adottate le decisioni dirigenziali. Lo dicono i giudici della Commissione Tributaria della Regione Marche, i quali, abbracciando la tesi dell’Amministrazione, hanno confermato quanto stabilito dai giudici di primo grado. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha correttamente individuato una ipotesi di “esterovestizione”, fondandosi sui criteri in base a i quali si stabilisce la residenza fiscale di una società in Italia, dettati dall’art. 73, comma 3, T.U.I.R., nonché sui più recenti insegnamenti della Corte di Cassazione. Secondo i supremi giudici, infatti, per determinare il luogo in cui l’attività sociale ha la sede effettiva occorre prendere in considerazione vari elementi, tra i quali il luogo della amministrazione centrale, quello di riunione dei dirigenti societari e quello in cui si adotta la politica generale della società (Cass. n. 33234/2018).

Testo integrale della sentenza