Sentenza del 11/05/2016 n. 35/02 - Comm. Trib. di Secondo Grado di Bolzano

“Collegamento strutturale” tra diversi avvisi di accertamento

L'effetto sospensivo del termine di impugnazione conseguente la proposizione dell'istanza di accertamento con adesione (art. 6 c. 3 del D.Lgs. 218/1997) può estendersi anche ad altro avviso, successivamente notificato, se i due accertamenti risultano fra loro strutturalmente collegati.

Nel caso di specie una società in accomandita semplice proponeva istanza di accertamento con adesione in relazione a un avviso con il quale era stato rettificato il suo reddito di impresa; successivamente un socio della stessa impugnava un altro avviso, per rilevato maggior reddito di partecipazione, oltre il termine di 60 giorni dalla notifica.

Secondo i giudici sussiste tra i due avvisi di accertamento un "collegamento strutturale" per cui l'avvenuta presentazione di un accertamento con adesione da parte della società ha riflessi anche sulla posizione collegata del socio il cui ricorso può dunque ritenersi tempestivo.