Sentenza del 15/11/2018 n. 1081/7 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Termine semestrale di riassunzione dopo il rinvio della Suprema Corte per le sentenze pubblicate dopo l’1 gennaio 2016

In materia tributaria, la riassunzione del giudizio, a seguito di pronuncia di rinvio della Suprema Corte, deve essere eseguita entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (art. 63 D.Lgs. n. 546 del 1992). Il termine di un anno, originariamente previsto dalla citata disposizione, è stato, infatti, ridotto a sei mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma l, lett. b). Spiegano i giudici abruzzesi che tale termine, in forza dell'art. 12, comma l, dello stesso D.Lgs., è applicabile, in attuazione del principio "tempus regit actum", alle sentenze pubblicate dal l^ gennaio 2016,  a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio.

Testo integrale della sentenza