Sentenza del 23/01/2019 n. 98/2 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Rettifica del reddito in base a documentazione extracontabile di altro contribuente

In tema di accertamento spetta al contribuente offrire la prova della non rispondenza dei dati extracontabili alla realtà aziendale. A questa conclusione sono giunti i giudici della CTR di Catanzaro pronunciandosi sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP che aveva, al contrario, ritenuto del tutto privo di valore il file extracontabile rinvenuto durante la verifica svolta presso altri contribuenti. Secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, infatti, secondo il 1° comma, lett. c), dell’art. 39 del D.p.r. 600/1973, è consentito procedere alla rettifica del reddito anche quando l’incompletezza della dichiarazione risulti dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei riguardi di altri contribuenti, da cui derivino presunzioni semplici, desumibili anche da documentazione  extracontabile, ed in particolare da contabilità “in nero”, costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore.

Testo integrale della sentenza