Ordinanza del 03/12/2018 n. 31117/6 - Corte di cassazione

Onere probatorio in caso di accertamenti su conti correnti bancari

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione si ritiene soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai predetti conti (art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973), determinandosi una inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Spetta a quest’ultimo, infatti, dimostrare, fornendo prove analitiche e non generiche riguardo ogni versamento, che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non siano riferibili ad operazioni imponibili (Cass. sent. n. 15857 del 29/07/2016). In base a tale principio la Suprema Corte ha accolto il ricorso in appello dell’Ufficio, secondo il quale la decisione impugnata, sebbene relativa ad una materia fiscalmente rilevante come gli accertamenti bancari, aveva demandato l’assolvimento dell’onere probatorio ad una consulenza tecnica d’ufficio la quale non avrebbe potuto sottrarre il relativo onere in capo al contribuente.

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