Sentenza del 25/01/2019 n. 376/3 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Onere della prova in tema di transfer pricing

In tema di transfer pricing spetta all’Amministrazione finanziaria di dimostrare l’esistenza di transazioni tra imprese collegate con evidenti discrepanze rispetto a transazioni dello stesso genere su un mercato indipendente, mentre al contribuente spetta l’onere di dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali. E’ questa la ripartizione dell’onere della prova posta alla base della decisione della CTR milanese di rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate. Il contribuente, nel caso in esame, ha infatti adempiuto al proprio onere descrivendo e documentando in atti che le funzioni e l’organigramma della consociata tedesca fossero tali da rendere conto in modo esauriente della particolarità di quest’ultima e dell’attendibilità del metodo CUP (Comparable Uncontrolled Price Method)  utilizzato. Al contrario, invece, i “comparables“ presi a paragone dall’Agenzia delle Entrate al fine di provare la validità del proprio accertamento non risultavano corretti poiché nulla avevano a che fare con i prodotti e l’attività svolta dalla ricorrente.

Testo integrale della sentenza