Sentenza del 31/12/2019 n. 4680/4 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Modalità di accesso delle vittime di usura ed estorsione alla proroga delle scadenze fiscali

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie si applica l’esimente di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, nel caso in cui il contribuente abbia denunciato per usura un terzo di cui sia stato succube, provata non solo dal PVC, ma anche dalle risultanze del procedimento penale. La CTR di Catanzaro, sposando il principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 18074 del 2 luglio 2008, confermano, solo per questa parte, l’esito del giudicato dei primi giudici. Questi ultimi, infatti, in seguito all’accertamento dello status di vittima dell’usura del ricorrente avevano provveduto ad annullare l’intero accertamento. I giudici di appello, invece, accogliendo parzialmente le doglianze dell’Agenzia delle Entrate spiegano che l’invocata norma di cui al comma 2 della Legge n. 44/1999 (in parte riformata con la n. 3 del 20129, offre, come massimo beneficio, la proroga triennale dei termini delle relative scadenze degli adempimenti fiscali. Tale proroga, tra l’altro, nel caso di specie risulta non applicabile poiché il contribuente vittima di usura non ha prodotto la documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti: 1) che il termine da prorogare ricada entro un anno dall’evento lesivo, decorrente dalla data di formalizzazione della relativa denuncia/querela; 2) che il contribuente interessato abbia presentato la pertinente istanza nei modi indicati dall’art. 13 della legge sopra richiamata; 3) che il Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai denunciati delitti di usura o estorsione abbia emesso l’invocato provvedimento sospensivo, previa acquisizione dal Prefetto competente per territorio e dietro specifica  istanza a questi rivolta dal contribuente interessato dopo la presentazione della denuncia/querela  dell’elenco delle procedure esecutive pendenti a carico del medesimo contribuente persona offesa.

Testo integrale della sentenza