Sentenza del 12/12/2018 n. 249/1 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia-Giulia

Esenti da imposte tutti gli atti derivanti da accordi tra coniugi in sede di separazione e divorzio

Sono esenti da imposte e tasse tutti gli atti, anche dispositivi del patrimonio in genere, che scaturiscono da accordi fra coniugi in sede di procedimenti di separazione e di divorzio. In base a tale principio, recentemente affermato dalla Suprema Corte nelle sentenze nn. 3110 del 17/02/2016 e 2111 del 03/02/2016, la CTR friulana ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato l’esito del giudizio di primo grado. Spiegano i giudici che, nel mutato contesto normativo di riferimento, si deve riconoscere il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione volti a definire la crisi coniugale compresi quelli che prevedono trasferimenti mobiliari o immobiliari. Nel caso di specie la Commissione tributaria ha dunque annullato l’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio aveva richiesto le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione a un verbale di conciliazione giudiziale con il quale veniva sciolta la comunione legale e operata la divisione tra gli ex coniugi e ciò dopo che con sentenza, passata in giudicato, fosse stata pronunciata la separazione dei coniugi.

Testo integrale della sentenza